L’autonomia differenziata rischia di spaccare il governo: cosa significa e in cosa consiste
Qualcuno ha parlato di secessione dei ricchi. La previsione della Costituzione. Le materie per le quali sono possibili forme ulteriori di autonomia. Le competenze esclusive dello Stato

Quello dell’autonomia differenziata è un argomento di estrema attualità che rischia di creare nuove discussioni all’interno del governo e nel Paese. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà chiamato a mediare tra una Lega che vuole accelerare ad ogni costo sul dossier e un M5S che, su alcuni punti come quello dell'istruzione, non ha alcuna intenzione di cedere.
La spinta di molte regioni, soprattutto del Nord, a chiedere maggiori spazi ha diviso l’Italia tra chi parla di diritto delle regioni a una maggiore autonomia e chi vede in ciò il tentativo dei più ricchi di affrancarsi da una scomoda solidarietà con chi ha meno. Anche alcuni studiosi vedono in queste tendenze dei pericoli. Per Gianfranco Viesti, economista, docente universitario, esperto delle problematiche del Mezzogiorno, consulente dell’Ocse e autore di fortunati libri in materia come “Verso la secessione dei ricchi? Autonomie regionali e unità nazionale, (Edizioni La Terza), si discute di un obiettivo di non poco conto, perché quella scelta influirebbe sugli attuali assetti amministrativo-finanziari degli enti regionali e locali, sugli italiani e, forse, sulla stessa unità nazionale, in quanto rischierebbe di dividere ancora di più il Paese tra Nord e Sud. Secondo l'esperto - che in merito ci ha rilasciato di recente una significativa intervista - “non si tratta di una piccola questione amministrativa, che riguarda solo i cittadini di quelle regioni, ma di una grande questione politica, che coinvolge tutti gli italiani".
A questo proposito è previsto un vertice tra il premier Conte, i ministri e i vicepremier Salvini e Di Maio per discutere della proposta avanzata da 9 regioni: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Toscana, Marche, Umbria e Campania. Lombardia e Veneto hanno anche svolto un referendum sull’argomento e tra queste più Emilia Romagna e Piemonte si è giunti alla fase di intese stato-regioni.

Ma cosa significa parlare di autonomia differenziata?
Ne dà una accurata definizione tecnico-giuridica l’Agenzia giornalistica Italia (AGI).
L'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario.
Si tratta di una potestà riconosciuta dall'articolo 116 della Costituzione dopo la modifica avvenuta con la riforma costituzionale del Titolo V approvata nel 2001.
L'articolo 116 della Costituzione
L'art. 116 della Costituzione, al terzo comma prevede: "Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata".
L'articolo 116, che nel primo e secondo comma riconosce le regioni a statuto speciale, dunque prevede la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario ("regionalismo differenziato" o "regionalismo asimmetrico", in quanto consente ad alcune Regioni di dotarsi di poteri diversi dalle altre).
Le materie
L'ambito delle materie nelle quali possono essere riconosciute tali forme ulteriori di autonomia concernono: tutte le materie che l'art. 117, terzo comma, attribuisce alla competenza legislativa concorrente. Tali materie sono: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Le competenze esclusive dello Stato
Esiste poi un ulteriore limitato numero di materie riservate dallo stesso art. 117 (secondo comma) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: organizzazione della giustizia di pace norme generali sull'istruzione tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
L'iter dell'autonomia differenziata
L'attribuzione di tali forme rafforzate di autonomia deve essere stabilita con legge rinforzata, che, dal punto di vista sostanziale, è formulata sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione interessata, acquisito il parere degli enti locali interessati, nel rispetto dei princìpi dell'art. 119 della Costituzione in tema di autonomia finanziaria, mentre, dal punto di vista procedurale, è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.
Dall'introduzione di tali disposizioni in Costituzione, avvenuta con la riforma del titolo V prevista dalla legge cost. n. 3/2001, il procedimento previsto per l'attribuzione di autonomia differenziata non ha mai trovato completa attuazione. Esiste dunque un dibattito su tale iter, poiché secondo alcuni il testo dell'intesa deve passare dalle Camere senza possibilità di emendarlo, mentre secondo altri i due rami del Parlamento possono apportare modifiche. Del tema si è occupata anche la legge di stabilità 2014 che ha introdotto il tema del "coordinamento della finanza pubblica".
Commissione bicamerale per le questioni regionali
Su questi temi, alla fine della XVII legislatura, è stata svolta un'indagine conoscitiva della Commissione, che nel documento conclusivo ha evidenziato come il percorso autonomistico delineato dall'articolo 116, terzo comma, miri ad arricchire i contenuti e completare l'autonomia ordinaria. L'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, secondo il documento, non deve peraltro essere intesa in alcun modo come lesiva dell'unitarietà della Repubblica e del principio solidaristico che la contraddistingue.
Le risorse finanziarie
Uno dei punti più delicati del dibattito riguarda il tema delle risorse finanziarie che devono accompagnare il processo di rafforzamento dell'autonomia regionale. Al riguardo, nell'ambito dell'indagine conoscitiva è emersa come centrale l'esigenza del rispetto del principio, elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, della necessaria correlazione tra funzioni e risorse.