Certificato di malattia anche senza visita, la novità del Ddl semplificazioni
I medici pubblici potranno certificare l’assenza dal lavoro anche a distanza, ma solo con strumenti di telemedicina e sotto rigidi controlli
Con l’approvazione del ddl semplificazioni al Senato, fa capolino una novità sorprendente nel mondo sanitario: i medici del settore pubblico potranno certificare l’assenza per malattia senza visita in presenza. Questa misura, inserita tra i 73 provvedimenti del disegno di legge, attira già polemiche e curiosità. Al momento è esclusa per i lavoratori privati, ma per i dipendenti pubblici – impiegati, insegnanti, funzionari – si apre uno scenario insolito. Il meccanismo è chiaro: usare strumenti di telemedicina per svolgere valutazioni cliniche a distanza, a patto che le condizioni siano delineate in modo rigoroso. Ma non pensiate che si tratti di un via libera generico: tutto dipende da un futuro decreto attuativo del Ministero della Salute che stabilirà procedure, requisiti e paletti. Senza quel decreto, la norma rimane per ora sulla carta. In concreto, i medici dovranno rispettare criteri precisi, usare piattaforme certificate e assicurare tracciabilità. E se trasgrediscono? Le sanzioni possono essere draconiane: dall’espulsione dall’albo alla perdita della convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. Con questo nuovo assetto si cerca di conciliare flessibilità tecnologica e rigore medico: ma i rischi (etici, giuridici, pratici) non mancano.
Come cambia la regola attuale (due blocchi distinti)
Lo schema vigente
Oggi, il certificato medico può essere rilasciato se il medico visita il paziente di persona oppure, in casi particolari, tramite consulto virtuale. Il documento viaggia poi in forma digitale verso l’INPS. Ma la strada è stretta: il medico deve già avere in cura il paziente, la patologia deve essere adatta a una valutazione remota e la piattaforma usata deve garantire sicurezza, privacy e tracciabilità.
Le soglie da superare
Se anche uno solo dei criteri non è rispettato, il certificato da remoto non è ammesso. Non basta adoperare un videochiamata: serve che il medico abbia precedenti conoscenze del paziente, che la malattia non richieda esame fisico diretto e che lo strumento sia certificato. In assenza di uno solo di questi elementi, la modalità a distanza salta.
Telemedicina, responsabilità e sanzioni
Il ddl non toglie al medico la responsabilità professionale: continua a pesare su di lui la decisione clinica – anche se fatta da remoto. I certificati devono fondarsi su dati controllabili e non inventati: chi redige documenti basati su assunti non verificati rischia sanzioni gravi. Si va dalla cancellazione dall’albo alla perdita della convenzione con il SSN. In altre parole, non è una licenza in bianco: la valutazione deve restare seria e documentabile, anche a distanza.
Farmacie al centro: vaccini, test e servizi digitali
Tra le altre innovazioni del ddl si annoverano interventi sul mondo farmaceutico. I cittadini potranno rivolgersi direttamente alla farmacia per scegliere il medico di base o il pediatra, senza passare dall’ASL. In farmacia sarà possibile fare analisi del sangue, tamponi nasali, salivari, orofaringei. Le vaccinazioni previste dal Piano nazionale vaccinale saranno somministrabili anche nei locali delle farmacie che dispongono di spazi idonei. Non finisce qui: il ddl include servizi di telemedicina in farmacia, come elettrocardiogramma e monitoraggio cardiaco/pressorio (holter). Inoltre è prevista la semplificazione delle procedure per le prescrizioni destinate ai pazienti cronici o appena dimessi. Un’emendamento punta anche allo screening per l’epatite C.
Scuola digitale e dehors: ultime novità
Il ddl estende la digitalizzazione anche alla scuola: le iscrizioni saranno gestite con la piattaforma “Famiglie e studenti”, che recupererà automaticamente dai sistemi interni le certificazioni già disponibili, evitando inutili duplicazioni. Così le famiglie non dovranno più produrre documenti già esistenti. In più, sempre tra le modifiche approvate, figura la proroga di 12 mesi (fino al 2026) per la liberalizzazione dei dehors di bar e ristoranti, misura emergenziale introdotta nel 2020 e finora rinnovata diverse volte.

















