Sicurezza sul lavoro. Brutta sorpresa per la “Patente a punti”: vale solo nei cantieri temporanei o mobili
Le ripetute tragedie sul lavoro sembravano aver spalancato gli occhi sull’urgenza di estendere le norme della sicurezza sul lavoro anche ai cantieri in appalto e subappalto. Una misura provvidenziale è stata indicata nella cosiddetta “Patente a punti” per le imprese. L’ex Procuratore aggiunto di Torino, Raffaele Guariniello scava nelle norme ed ecco le amare sorprese: imprese e lavoratori autonomi sono tenuti ad essere in possesso della patente a punti solo se operano nei cantieri temporanei o mobili, non negli appalti intra-aziendali. L’obbligo di verificare la validità della patente spetta solo al committente nei cantieri temporanei o mobili, mai al datore di lavoro committente degli appalti intra-aziendali. Il rilascio della patente a punti avviene anche se il datore di lavoro ha violato un obbligo fondamentale come la valutazione dei rischi; i lavoratori autonomi non hanno “obblighi formativi” ma la mera facoltà di partecipare a corsi di formazione specifici. E due rebus: chi la revoca e quando?
◆ L’analisi di RAFFAELE GUARINIELLO, giurista
► Da Brandizzo a Firenze, da Casteldaccia a Bologna, le tragedie sul lavoro continuano a ferire il nostro Paese. Farà il miracolo la patente a punti appena entrata in vigore? Vorrei rispondere di sì. Ma più rileggo la Legge n. 56/2024 e il Decreto ministeriale n. 132/2024 e più crescono i miei dubbi. Mi lancio allora sulle pagine scritte dall’Ispettorato del Lavoro in Circolari, FAQ, Istruzioni, e finisco per diventare ancor più preoccupato. Perché? Per ragioni che finora nessuno ha messo in luce.
Una ragione eclatante riguarda il campo di applicazione della patente. Ormai ci siamo resi conto che infortuni e disastri si stanno verificando soprattutto in cantieri, appalti, subappalti. Anzitutto, nei cantieri temporanei o mobili aperti da committenti di lavori edili o di ingegneria civile. Ma non solo: anche negli appalti (e subappalti) cosiddetti intra-aziendali, e, cioè, negli appalti (e subappalti) che il datore di lavoro affida all’interno della propria azienda: una fabbrica, un centro commerciale, una linea ferroviaria, un porto, una rete fognaria, tanto per fare esempi di particolare attualità.
Fortuna vuole che in materia abbiamo norme particolarmente agguerrite scritte nel Tusl (Testo Unico sulla sicurezza del lavoro) fin dal 2008. Nei cantieri temporanei o mobili, committenti, appaltatori, subappaltatori, lavoratori autonomi, sono chiamati a rispettare gli obblighi di sicurezza. Negli appalti intraziendali, l’appaltatore e il lavoratore autonomo debbono naturalmente adempiere agli obblighi di sicurezza, ma il primo soggetto chiamato ad osservare gli obblighi di sicurezza è proprio il datore di lavoro committente, tenuto a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi; a fornire a questi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione attuate, a cooperare e a coordinarsi, a elaborare un documento fondamentale, il cosiddetto Duvri (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti), in cui indica le misure di prevenzione adottate.
E qui viene la prima, inquietante domanda che rivolgo agli estensori della legge sulla patente a punti: come mai la patente – pur ritenuta provvidenziale – è obbligatoria solo nei cantieri temporanei o mobili, e non nel settore altrettanto pericoloso degli appalti (e sub-appalti) intra-aziendali. Con questa nefasta conseguenza: che imprese e lavoratori autonomi sono tenuti ad essere in possesso della patente a punti solo se operano nei cantieri temporanei o mobili, ma non se operano negli appalti intra-aziendali. E che l’obbligo di verificare il possesso della patente da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi non fa mai capo al datore di lavoro committente degli appalti intra-aziendali, ma spetta soltanto al committente nei cantieri temporanei o mobili.
Ma non basta. Sulla efficacia della patente a punti pesano purtroppo anche alcune delle condizioni necessarie per il suo rilascio. Una, anzitutto, concernente addirittura l’obbligo di sicurezza preminente nel quadro del Tusl. Mi riferisco al “possesso del Documento di Valutazione dei Rischi nei casi previsti dalla normativa vigente”. Una formulazione palesemente inidonea a ricomprendere le ipotesi in cui il Duvri risulti, sì, elaborato e dunque posseduto dal datore di lavoro, ma sia a ben vedere incompleto, insufficiente, inadeguato, generico, non veritiero, e, dunque, proprio le ipotesi che abitualmente emergono nella prassi come causa d’infortuni. Con una conseguenza dirompente: che si apre la strada al rilascio della patente a punti anche se il datore di lavoro abbia sostanzialmente violato un obbligo fondamentale come la valutazione dei rischi. Pensiamo a un caso emblematico come la Thyssen Krupp in cui le Sezioni Unite della Cassazione così descrivono la violazione addebitata ai garanti della sicurezza in linea con l’accusa: se nel Duvri fossero stati correttamente indicati i rischi effettivi degli impianti, non sarebbe stato possibile protrarre la strategia gestionale di risparmio decisa in vista della chiusura della sede di Torino, non sarebbe stato possibile far slittare per ben due volte l’utilizzo di quei fondi per salvare la vita delle persone con tolleranza zero.
Un’altra condizione a parole necessaria per il rilascio della patente sconta una inadeguata formulazione. Si tratta dell’adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi. Facile comprendere quanto risulti determinante la formazione – beninteso effettiva – dei lavoratori autonomi. Ma continuo a chiedermi: come hanno potuto gli estensori della legge non accorgersi che in base al Tusl i lavoratori autonomi non hanno “obblighi formativi”, ma hanno la mera facoltà di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Di qui un risultato preoccupante: quello di accompagnare nei luoghi di lavoro un soggetto sprovvisto di requisiti formativi indispensabili per garantire la sicurezza sua e degli altri eventuali lavoratori compresenti.
E come non bastasse. Dalla combinata lettura della Legge n. 56/2024, del Decreto ministeriale n. 132/2024 e della circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4/2024, emergono due rebus destinati a rendere quanto mai ostico l’impegno degli ispettori nell’adozione di provvedimenti sulla carta di grande peso preventivo:
1) la revoca della patente in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti: si tratta di una misura obbligatoria o facoltativa?
2) la sospensione della patente per infortunio sul lavoro con l’ispettore chiamato a destreggiarsi in due punti che mettono a dura prova il magistrato penale: il nesso causale tra condotta del datore di lavoro o di chi per o con lui e l’infortunio, l’imputabilità del datore di lavoro a titolo di colpa grave.
Il 10 settembre 2024 la Commissione parlamentare dl inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, ha presentato una relazione sull’incidente ferroviario di Brandizzo. In questa relazione anticipa che saranno formulate compiute proposte legislative. Ci sarà spazio per la patente a punti? © RIPRODUZIONE RISERVATA
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