Non solo scafisti. La legge sull’immigrazione clandestina, cosa non è stato detto

La nuova legge 5 maggio 2023, n. 50 per contrastare l’immigrazione irregolare, che ha convertito il famoso “Decreto Cutro”, è oggetto di forti discussioni e polemiche. Però ci sono degli elementi – importanti – che sono rimasti fuori dal dibattito. È infatti sconcertante come si ignori che già prima di questa legge ci fossero gli strumenti normativi per condanne esemplari agli scafisti, condanne che peraltro sono state comminate più volte. Ma soprattutto si sta ignorando che gli scafisti – alla fine – sono “manovalanza”, mentre i veri responsabili – i trafficanti di essere umani – restano impuniti
L’analisi di RAFFAELE GUARINIELLOVIBRANTE È IL DIBATTITO in corso tra fautori e detrattori della Legge 5 maggio 2023 n. 50 di conversione del Decreto Legge 10 marzo 2023 n. 20 sul contrasto all’immigrazione irregolare. A maggior ragione, quindi, avverto l’esigenza di condurre una analisi puntuale e asettica dei tre obiettivi perseguiti dalle disposizioni penali dettate nella legge 50: aumentare di un anno il minimo e il massimo della reclusione già prevista in passato per l’immigrazione clandestina, punire la morte o le lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina, stabilire che, se la condotta è diretta a procurare l’ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.Con mio stupore, passa sotto il silenzio generale, o si ignora, il fatto che, già da anni prima di questa nuova Legge, gli scafisti sono stati ripetutamente condannati a pene che a seconda dei casi variano dai 3-9 ai 25-30 anni di reclusione, anche per il delitto di morte o di lesione come conseguenza del delitto di immigrazione clandestina, pur se commesso fuori delle acque territoriali italiane. Di nuovo la Legge 50 ha che rende applicabili anche al reato di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina misure come l’attribuzione della competenza a esercitare le funzioni del pubblico ministero alla procura presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello.
Ma quel che ancor più mi sorprende è il fatto che si ignori un fenomeno quanto mai allarmante: che a ben vedere gli scafisti, i c.d. “nocchieri”, sono personaggi di secondo piano, agevolmente sostituibili, e che restano invece impuniti su uno sfondo inesplorato gli autori determinanti dei crimini. Non c’è sentenza che non evochi i soggetti da perseguire più di ogni altro: «le organizzazioni criminali dei trafficanti di esseri umani rimasti al sicuro nel loro paese che hanno preparato i viaggi e curato il trasporto dei migranti», «le organizzazioni criminali, le consorterie transnazionali, che si occupano della pianificazione dei traffici internazionali di persone». E non basta. C’è un ulteriore fatto da tenere ben presente: gli extracomunitari condotti dagli scafisti nel territorio italiano su incarico di organizzazioni criminali entrano spesso e volentieri nel mondo del lavoro sotto le vesti del caporalato.
Un esempio tra i tanti di sfruttamento del lavoro di extracomunitari clandestini si trae da una sentenza del 7 maggio 2021 che rende definitiva la condanna di un soggetto chiave sia per l’immigrazione clandestina, sia per lo sfruttamento dei braccianti agricoli. Quanto al primo settore, egli aveva il compito specifico di ottenere in breve tempo i certificati di residenza, e quanto al secondo provvedeva al trasporto. Tutto ciò nell’ambito di un gruppo che si comportava come un vero e proprio ‘ufficio di collocamento’ degli immigrati in cerca di un permesso di soggiorno. Tanto che le ‘nubende’ erano selezionate tra le braccianti dipendenti della stessa azienda coinvolta nell’attività di sfruttamento della manodopera. Dunque, matrimoni fittizi e parallela attività di caporalato. Altro caso giudiziario: un’associazione operava a Milano, in varie zone della Sicilia e della Calabria, e in località dell’Egitto, al fine di favorire I’ingresso illegale nello Stato di un numero rilevante di clandestini, i quali venivano presi in carico dalla cellula di accoglienza che provvedeva a trattenerli in luoghi isolati, prima di condurli nelle località di destinazione, prevalentemente Roma e Milano.
Caporalato, dunque, ma persino schiavitù. Nella Relazione approvata il 20 aprile 2022, la Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, per quanto riguarda le “forme di schiavitù e di servitù”, si limita ad evocare un asserito “gigantismo penale” di quell’articolo 600 del codice penale che punisce il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, quasi che si trattasse di fenomeni ormai improponibili nell’attuale mondo del lavoro. Ma il 2 maggio 2022 la Cassazione ha impietosamente dissipato ogni illusione. Infatti, annulla l’assoluzione sorprendentemente pronunciata in appello dopo una condanna in primo grado di più imputati per riduzione in schiavitù e per associazione per delinquere finalizzata al reclutamento di cittadini extracomunitari, di nazionalità prevalentemente tunisina, ghanese e sudanese, introdotti clandestinamente in Italia, da destinare allo sfruttamento lavorativo nella raccolta di angurie e di pomodori ed a tal fine mantenuti in stato di soggezione continuativa analoga alla schiavitù. Una situazione -questo il commento dei magistrati- di stratificato degrado ambientale ben nota anche alle istituzioni, che, verosimilmente, poco o nulla avevano fatto per porvi rimedio. Né si tratta di un caso isolato. Alcuni giorni or sono, il 5 maggio 2023, la Cassazione si è nuovamente occupata di schiavitù nel mondo del lavoro addirittura in danno di un nucleo familiare entrato illecitamente nel territorio italiano grazie ad un trafficante di esseri umani e costretto a lavorare e a vivere in precarie condizioni igienico-sanitarie: scarsità di cibo, una paga da fame, alloggiamenti fatiscenti e privi di servizi igienici funzionanti, di corrente elettrica e di impianto di riscaldamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA