Morti sul lavoro, stalking, e sicurezza antinfortunistica: promemoria elettorale sulla giustizia negata
In questi giorni di competizione elettorale, mi sorprendo a immaginare che, qualunque ne sia l’esito, s’intraprenda un percorso che conduca ad introdurre una serie di riforme che garantiscano un effettivo funzionamento della giustizia nel mondo del lavoro. Sui decessi causati da malattie professionali si scontrano due Cassazioni; per molestie e violenze sui luoghi di lavoro si cerca, con il lanternino, un articolo del codice penale che si attagli ai casi concreti all’esame del giudice, in assenza del reato di mobbing; sulla violazione delle norme antinfortunistiche si gira in tondo sulla delegabilità o meno della valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro. Sto sognando o son desto?
L’articolo di RAFFAELE GUARINIELLO, magistrato
M’ILLUDO? MOLTI MI dicono di sì. Eppure, in questi giorni di competizione elettorale, mi sorprendo a immaginare che, qualunque ne sia l’esito, s’intraprenda un percorso che conduca ad introdurre una serie di riforme atte a garantire un effettivo funzionamento della giustizia nel mondo del lavoro. Quelle riforme i cui contenuti specifici rischiano di sfuggire alla generale attenzione, in quanto sono messi in luce da una giurisprudenza (segnatamente della Cassazione) la cui conoscenza per forza di cose non è agevole per cittadini non specializzati, ma non di rado addirittura per gli stessi operatori del settore.
Diverse sono le vittime. Ne indico soltanto alcune. Per cominciare, i morti per tumori professionali come quelli causati dall’amianto. Anche quest’anno si stanno scontrando due Cassazioni. Una Sezione, quella specializzata in materia, la quarta, continua ad escludere la responsabilità penale per omicidio colposo. Invece, un’altra Sezione, la terza, quella che meno frequentemente interviene nei casi in cui si sia già pronunciata la quarta, afferma la responsabilità penale. Il risultato è sconfortante. Basti pensare che, nei primi mesi di quest’anno, per tumori accaduti in imprese private o pubbliche, tribunali o corti d’appello hanno pronunciato sentenze di condanna che hanno suscitato l’entusiasmo delle comunità interessate: il Tribunale di Avellino il 28 gennaio 2022, il Tribunale di Palermo il 12 aprile 2022, la Corte d’Appello di Venezia il 21 giugno 2022, la Corte d’Assise di Napoli il 22 giugno 2022. Ma a fronte di questo entusiasmo mi va via il cuore se penso a quale potrà essere l’esito finale di questi processi in Cassazione. E a maggior ragione mi chiedo, e chiedo ai futuri parlamentari: è troppo sperare nella emanazione di apposite norme che pongano fine a questo drammatico fenomeno di giustizia negata? Norme del tipo di quelle inserite in una proposta di legge avanzata il 30 giugno 2020 dalla Commissione Amianto all’allora Ministro dell’Ambiente e recuperate nel disegno di legge n. 2017 del 17 maggio 2022 d’iniziativa della Presidente della Commissione Ambiente del Senato.
Le donne, poi, a causa di molestie e violenze anche sessuali sul posto di lavoro. Nel nostro Paese, la storia del reato di stalking occupazionale rimane molto diversa da quella vissuta in Francia. Dove il reato di mobbing è espressamente previsto nell’art. 222-33-2 del codice penale che da quasi venti anni punisce il reato di harcèlement moral, e, cioè, il fatto di molestare altri mediante condotte ripetute aventi per oggetto o per effetto una degradazione delle condizioni di lavoro atte a ledere i suoi diritti e la sua dignità, ad alterarne la salute fisica o mentale o a comprometterne il futuro professionale. In Italia, invece, la storia del reato di mobbing è una storia tutta giurisprudenziale che, a differenza di quella francese, non è alimentata da un’apposita, specifica norma, e, dunque, una storia che in vent’anni ha tentato con alterne fortune di scovare nel codice penale un reato in qualche modo adattabile, dagli atti persecutori (il 612-bis) ai maltrattamenti in famiglia (il 572). Persino con il paradossale risultato di limitare le responsabilità nell’ambito delle aziende para-familiari, e quindi di rendere punibili le piccole (piccolissime) aziende, ma non le grandi aziende nell’ambito delle quali i rapporti fra dirigenti e sottoposti tendono ad essere più superficiali e spersonalizzati come una multinazionale, una banca, un ospedale, un comune.
Tocca adesso al Parlamento raccogliere la sfida. Più proposte di legge mirano a introdurre un apposito reato di stalking, inserendo nel codice penale uno specifico articolo, il 612-ter. Solo che l’intento è quello di punire il datore di lavoro, il dirigente o il lavoratore che nel luogo o nell’ambito di lavoro, con condotte reiterate, compie atti, omissioni o comportamenti di vessazione o di persecuzione psicologica tali da compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore. Dove si affaccia un concetto di stalking che non include le condotte vessatorie tenute in un’unica occasione, né le condotte che, pur non prefiggendosi un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, lo causino o lo possano comportare. E ciò in contrasto con le indicazioni date dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro nella Convenzione 190 del 2019, già resa esecutiva in Italia con la legge 15 gennaio 2021 n. 4, che fornisce una definizione di violenza e molestie nel mondo del lavoro ben più ampia: un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico.
Ma non basta. Una raffica di insegnamenti recentissimi della Cassazione contribuisce a indebolire gli obblighi dei datori di lavoro in tema di sicurezza sul lavoro, e a rendere pressante l’esigenza di una pronta reazione parlamentare in vista dell’approvazione di norme atte a ridar vigore a questi obblighi. Mi limito a due soli esempi.
Da una sentenza dell’11 marzo 2021, apprendiamo che l’amministratore di una società di trasporti venne condannato — oltre che per le lesioni subite da due dipendenti in distinti infortuni cagionati dall’omessa osservanza delle norme antinfortunistiche — per il reato di frode processuale, per avere, in occasione di uno degli infortuni, e prima dell’intervento dei soccorsi e degli inquirenti, immutato lo stato dei luoghi. Ma la Cassazione annulla la condanna per frode processuale. Perché — dice — il datore di lavoro era perfettamente consapevole del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche, e ha, quindi, voluto evitare quella che gli appariva una altrimenti inevitabile condanna per quanto accaduto.
Ma le sorprese continuano. Per anni ho creduto che l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi, c.d. DVR — e, cioè, l’obbligo in assoluto più importante in materia di sicurezza sul lavoro — fosse un obbligo indelegabile del datore di lavoro. E ciò in considerazione del principio ispiratore sottostante all’indelegabilità del DVR: il possesso da parte del datore di lavoro dei massimi poteri decisionali e di spesa, attinenti alle scelte di carattere generale della politica aziendale, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza. Pensiamo a un caso emblematico come la Thyssen Krupp in cui le Sezioni Unite della Cassazione così descrivono la violazione addebitata ai garanti della sicurezza in linea con l’accusa: se nel documento fossero stati correttamente indicati i rischi effettivi degli impianti, non sarebbe stato possibile protrarre la strategia gestionale di risparmio decisa in vista della chiusura della sede di Torino, non sarebbe stato possibile far slittare per ben due volte l’utilizzo di quei fondi per salvare la vita delle persone con tolleranza zero.
Il 18 luglio 2022 ho appreso di essere vissuto nell’errore. Ancora una volta è la Sezione quarta a spiegarci che il datore di lavoro può delegare ad altri la elaborazione del DVR. Eppure, non è che mancassero le norme di legge a favore della mia erronea interpretazione. Quante volte proprio la stessa Cassazione ci aveva detto che il datore di lavoro in persona deve redigere e aggiornare il DVR all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati. Altri tempi? © RIPRODUZIONE RISERVATA