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Morire a diciotto anni nella scuola-lavoro: lo scandalo continua nell’inerzia generale

di Italia Libera   
Morire a diciotto anni nella scuola-lavoro: lo scandalo continua nell’inerzia generale

Il 16 settembre, a Noventa di Piave, Giuliano De Seta ha perso la vita, colpito da una lastra di ferro nell’azienda metalmeccanica durante l’alternanza tra scuola e lavoro. Il 22 gennaio un altro ragazzo, Lorenzo Parelli, era stato ucciso da una putrella alla periferia di Udine. Incidenti su cui è intervenuta più volte la Corte di Cassazione. Nel Parlamento ora sciolto, un disegno di Legge è stato anche discusso senza giungere all’approvazione finale. In attesa di istituire l’auspicata Procura nazionale sulla sicurezza del lavoro, non si controlla il rispetto delle norme esistenti. A cominciare dal Decreto Interministeriale 3 novembre 2017 n. 195, mentre il Protocollo d’intesa del 26 maggio 2022 che impegna il ministero dell’Istruzione a rendere efficace il processo formativo è rimasto senza gambe operative

 L’analisi di RAFFAELE GUARINIELLO, magistrato

NON FU DUNQUE un episodio più unico che raro quell’infortunio accaduto il 21 gennaio 2022, alla periferia di Udine. Un ragazzo di 18 anni, Lorenzo Parelli, adibito a lavori di carpenteria, all’ultimo giorno di stage del progetto scuola-lavoro in un’azienda meccanica, venne mortalmente travolto da una putrella. Quella drammatica storia sorprese non pochi, quasi che si fosse trattato di un fenomeno ormai improponibile nell’attuale mondo del lavoro e della scuola. E invece il 16 settembre 2022, a Noventa di Piave, un altro diciottenne, Giuliano De Seta, alunno di un istituto tecnico ha perso la vita, ancora in un’azienda metalmeccanica, nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro, colpito alle gambe da una lastra di ferro scivolata da un cavalletto. 

Eppure, c’è poco da stupirsi. Perché si tratta di storie di cui la Corte di Cassazione si è ripetutamente occupata, ancora in più sentenze di quest’anno, e già dal 2012. E ogni volta ha trovato conferma la condanna del datore di lavoro dell’azienda ospitante per omicidio colposo commesso in violazione degli obblighi di sicurezza. Sotto questo aspetto, quindi, non è in giuoco un’insufficienza del Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro. E allora la domanda diventa: si provvede a far rispettare gli obblighi di sicurezza nelle scuole-lavoro? gli organi di vigilanza effettuano controlli a tappeto al riguardo? le tante procure della Repubblica disseminate nel nostro Paese promuovono accertamenti sistematici in proposito? 

Sono domande che in questi giorni di competizione elettorale, qualunque ne sia l’esito, mi sorprendo a rivolgere alle forze parlamentari in campo. Pressante è un’esigenza: quella di svolgere finalmente in tutto il territorio nazionale azioni organiche di prevenzione in ordine ai problemi che maggiormente insidiano la vita e la salute dei lavoratori, anche traendo spunto dalle tragedie ormai consumate. Accade l’infortunio a uno studente in scuola-lavoro. Non basta sviluppare indagini incisive e rapide sullo specifico evento, occorre anche porsi degli interrogativi: in quale stato versa la sicurezza nelle scuole-lavoro operanti nel Paese? vengono rispettate le regole che ne disciplinano la sicurezza? 

Sono interrogativi che per ora rimangono senza risposta. E non c’è da stupirsi: quando si provvederà ad istituire quella Procura nazionale sulla sicurezza del lavoro pur da ultimo patrocinata in un lodevole disegno di legge discusso in Parlamento, ma che sembra tanto togliere il sonno a parecchi?

Ma non basta. Né basta «finanziare specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche». Dai processi finora svolti emerge che rimane inesplorata la posizione di garanzia della scuola. Il Protocollo di intesa del 26 maggio 2022 impegna il ministero dell’Istruzione a «predisporre strumenti operativi (schede a supporto delle scuole e delle strutture ospitanti) finalizzati a rendere efficace il processo formativo, in materia di salute e sicurezza sul lavoro». Strumenti che contemplano: «la definizione congiunta da parte del tutor interno e del tutor esterno delle attività da attribuire allo studente nella struttura ospitante, coerenti con il percorso formativo personalizzato; l’indicazione da parte del tutor esterno allo studente e al tutor interno relativa a rischi generali e specifici in considerazione degli ambienti di lavoro, anche relativi a macchine e attrezzature che saranno utilizzate, nel rispetto delle procedure interne prima dell’avvio dell’attività; informazione/formazione da erogare sugli aspetti legati alla salute e sicurezza in relazione ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro con successiva evidenza dell’avvenuto espletamento prima dell’avvio delle attività; dispositivi di protezione Individuali eventualmente necessari allo svolgimento delle attività previste; la verifica periodica a cura del tutor interno della corrispondenza tra il progetto formativo e le attività effettivamente assegnate allo studente». Del resto, già il Decreto Interministeriale 3 novembre 2017 n. 195, all’art. 4, commi 6 e 7, stabilisce che «gli studenti sono supportati nell’attività di alternanza da un tutor interno designato dall’istituzione scolastica e da un tutor della struttura ospitante designato dalla struttura ospitante», che «al termine delle attività, gli studenti hanno diritto a prendere visione e sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor», che «gli studenti, al termine di ciascun percorso di alternanza, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito», e che «a tal fine i tutor forniscono al consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell’ammissione agli esami di Stato».

Si tratta di indicazioni che meritano di essere ulteriormente disciplinate anche sotto l’aspetto delle responsabilità. Basti riflettere che, in un caso d’infortunio durante la pulitura di un tino affrontato dalla Cassazione in una sentenza del 1° marzo 2022, non solo la studentessa infortunata non aveva ricevuto alcuna istruzione sulle modalità esecutive del lavoro da compiere, ma persino il tutor non sapeva come doveva essere compiuta l’operazione di lavaggio della vasca e non possedeva alcuna preparazione per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio. M’illudo? Forse, ma io ci conto. © RIPRODUZIONE RISERVATA

di Italia Libera   
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