L’Orsa assassina del Trentino. Per lei un difensore speciale: è l’articolo 9 della Costituzione

Se l’orsa Jj4, l’orsa assassina del Trentino, colpevole di aver ucciso un uomo, potesse avere un avvocato, questi avrebbe abbondanza di norme e interpretazioni giuridiche per la difesa. Soprattutto pesa la modifica dell’articolo 9 della Costituzione, allargato alla tutela degli animali. Eppure la difesa della vita umana è valore di certo superiore. Ma qualcosa è cambiato. E le associazioni ambientaliste hanno già cantato vittoria, forse in modo prematuro perché la vicenda non sembra conclusa. Ma proviamo a vedere le cose in punta di diritto
L’articolo di CRISTIANO MANNI
LE RIFLESSIONI DI questo articolo erano iniziate a ridosso degli eventi di cui tratta, sebbene ormai sopiti alle cronache, ma era stato messo da parte in attesa dell’imminente sentenza del Tar, cui era stato sottoposto il caso dalle associazioni animaliste. Poiché della pronuncia non si ha ancora notizia, si procede e si azzardano un’analisi e una previsione sulla base del radicale cambiamento della nostra Costituzione.
La Legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 ha modificato l’articolo 9 della Costituzione Italiana, inserendo i principi di tutela degli animali al massimo livello del nostro ordinamento giuridico. L’ordinamento giuridico di un popolo, di un paese o di una nazione, cioè l’ordine tassonomico e sistematico delle norme in una gerarchia delle fonti e dei precetti etici e morali, rispecchia il concetto di civiltà, nel senso di civitas. La posizione giuridica della tutela animale è inoltre assai rafforzata, perché l’articolo 9 e l’articolo 32 (diritto alla salute) sono i pilastri del solido sistema dei beni costituzionali cosiddetti “primari e assoluti”. Questa struttura e questa riforma, come ben noto, sono conseguenza della salda giurisprudenza della Corte Costituzionale. Le filosofie etiche e giuridiche che fanno riferimento all’ambientalismo e all’animalismo hanno quindi fatto un notevole salto di qualità. La loro codificazione costituzionale ha creato nuovi doveri civici, politici, amministrativi e giudiziari, che saranno auspicabilmente attuati da specifiche leggi. Dalla scienza sappiamo che gli esseri viventi (e noi lo siamo) sono classificati filogeneticamente. La filogenesi è la storia evolutiva della vita sulla Terra, secondo un grado di complessità crescente, anche se articolata in diramazioni.
Poiché l’ontogenesi (lo sviluppo embrionale) rispecchia la filogenesi, è inevitabile accostare la tutela della vita degli animali a quella delle varie fasi dello sviluppo umano. Nell’ontogenesi umana, infatti, ogni stadio di sviluppo ha una differente tutela giuridica, perché è pacifico che uno zigote non possa essere tutelato come un bambino che sta per nascere. La legge sull’aborto e quella sulla procreazione assistita fissano limiti all’uso di tali pratiche, benché sempre al centro di un dibattito ideologico. Si può ad esempio, in estremo, provocare la morte del nascituro per salvare la vita della madre, ma una volta nato, il suo diritto alla vita si compie pienamente. La tutela dei primi stadi di sviluppo embrionale, invece, è molto meno marcata, ed è irragionevole definire “uccisione, soppressione, ecc…” il procurato distacco e l’espulsione di uno zigote, di una blastula o di una gastrula. Le posizioni che cercano di estendere i diritti tipici dell’uomo troppo in basso nella scala ontogenetica, sono chiaramente ispirate da precetti religiosi e, appunto per questo, non etici, se ammettiamo che l’etica sia una scienza che condivide con le altre il metodo scientifico, tassonomico e sistematico.
Siccome anche la zoologia e il diritto, come scienze, hanno una tassonomia e una sistematica coerenti col metodo scientifico della classificazione delle osservazioni, in analogia con l’ontogenesi umana, anche la tutela degli animali deve avere una base graduale nella scala della loro (nostra) filogenesi, per il semplice fatto che la condizione umana individuale e sociale è molto affine a quella di uno scimpanzè o di un gorilla, per passare gradualmente da un mammifero domestico o di allevamento, piuttosto che quella, ad esempio, di un celenterato o di un artropode. La base di questa affinità è “l’essere senzienti”, cioè il riconoscimento di una comune base individuale di sentimenti come amore, dolore, gioia, tristezza, terrore, che sono associati con gradi sempre più intensi al parallelo sviluppo ontogenetico e filogenetico del sistema nervoso centrale. Solo restando per esempio all’interno della classe dei vertebrati, dobbiamo ammettere che il concetto di singolo animale come essere senziente si differenzia molto, tra l’altro, partendo da un mammifero e finendo ad un pesce, passando per uccelli, rettili e anfibi. Anche in questo caso, come nella tutela degli stadi di sviluppo embrionale umano, le posizioni che tendono ad estendere questa affinità sostanziale a gradini troppo inferiori, sono influenzate o determinate da precetti ideologici personali molto forti, simili a quelli delle religioni, benché sia evidente come la loro storia giuridica recente sia andata in direzioni contrapposte, di rafforzamento quella degli animali, e di indebolimento quella dello sviluppo umano.
Questa graduale affinità della condizione umana alla graduale struttura della filogenesi è caratterizzata, come già detto, da una ramificazione. E allora non è strano che anche alcuni animali “inferiori”, come le aragoste, che sono artropodi, o i polpi, che sono molluschi cefalopodi, godano di una certa attenzione animalista, riconosciuta dall’ordinamento e connessa alle loro manifestazioni di dolore e particolare intelligenza, ritenute in certi contesti paragonabili a quelle umane. Quando parliamo di etica come scienza nel contesto del metodo scientifico, dobbiamo quindi accostarla alle scienze giuridiche e al diritto vivente, sempre alla ricerca della formula per distinguere il giusto dall’ingiusto. Sotto queste premesse, vediamo come si può leggere il caso dell’orsa Jj4, che apre questa nuova fase di vita costituzionale. Di quel caso sappiamo che un’orsa selvatica ha ucciso un uomo in un contesto di tranquilla e pacifica fruizione di un bene ambientale, che quegli orsi sono regolati da un piano pubblico (un atto amministrativo) e che, a seguito del fatto, l’orsa è stata catturata dal servizio forestale regionale e trasferita in un apposito recinto (il noto Casteller). La Provincia di Trento attende la sentenza del Tar per poter legittimamente procedere alla soppressione di Jj4 in forza dell’ordinanza “Fugatti”.
Questo atto sarebbe illegittimo alla luce della recente riforma costituzionale in materia di tutela degli animali. Vediamo perché. Abbiamo detto che la tutela della vita degli animali è un principio giuridico costituzionale, e che quindi dovrebbe essere anche un certo dovere morale. Siccome il suo inserimento in Costituzione è stato molto dibattuto, la formula giuridica della sua tutela è quella della riserva di legge assoluta dello Stato, più debole di quella del paesaggio, dell’ambiente e dell’ecosistema. Possiamo affermare quindi che l’animalismo ha un’impronta inferiore, nel diritto costituzionale, all’ambientalismo. In attesa di una nuova legislazione che attui la Costituzione, si deve fare stretto riferimento alla vigente normativa dello Stato, la legge 20 luglio 2004 n. 189, che ha modificato le disposizioni del Codice Penale, individuando il bene giuridico tutelato (non gli animali in quanto tali, ma i nostri sentimenti per loro), gli ambiti di esclusione (attività venatoria, macellazione, ecc…), ed anche le associazioni di tutela che hanno, proprio per gli animali da affezione, addirittura la possibilità di esprimere guardie volontarie dotate di poteri di polizia giudiziaria, e che con la riforma costituzionale potrebbero essere ora individuate come i “tutori” legali degli animali, in grado di agire in loro nome per difendere i propri nuovi diritti, come i tutori previsti per le persone minori o incapaci.
Secondo l’attuale legge dello Stato, ed in particolare l’articolo 544 bis del Codice penale, l’uccisione legittima di un animale deve conseguire solo dalla sussistenza di uno stato di “necessità”. Cerchiamo però di capire che significato può avere questa parola, che è la chiave per distinguere un’uccisione giusta da una ingiusta. Ovviamente il significato è molto più attenuato (ma non vuoto) anche nei contesti esclusi dalla legge, come la pesca, la sperimentazione scientifica, i circhi, gli zoo, eccetera. Il significato più stringente è quello dato dall’articolo 54 del Codice Penale, dove si riconosce che la “necessità” può giustificare fatti che altrimenti sarebbero delitti, ed è indubbiamente da questo modello che deve partire la riflessione giuridica. Però le condizioni di esistenza di questa “necessità” sono strettamente legate alla difesa della vita umana da morte o lesioni, e alla sussistenza del concetto di “pericolo attuale”. Quindi, ad esempio, chi uccide per legittima difesa, per salvare la propria o altrui vita da un pericolo “concreto” rappresentato da un uomo o da un orso, non solo non commette uccisione illegittima dell’animale, ma nemmeno omicidio. L’articolo 54 del Codice Penale scrimina per necessità ogni condotta costituente in astratto reato, quindi non è necessario che tale necessità sia richiamata ogni volta nella legge specifica. Sarebbe aberrante formulare, ad esempio, l’articolo 575 del Codice penale che prevede l’omicidio, scrivendo che “chiunque, senza necessità, cagiona la morte di un uomo, è punito eccetera”. Il fatto invece che appaia nella legge di tutela degli animali con la formula “senza necessità”, che incrimina chi volontariamente uccide un animale (senziente), implica che il suo significato sia più ampio e meno restrittivo del primo, ma sicuramente più forte di quello che aveva anteriormente alla riforma della Costituzione.
Una lettura abbastanza conseguente, pur in una vacatio di giurisprudenza, sarebbe che, se la mancanza di “necessità” era prima un elemento da dimostrare a carico dell’accusa, adesso deve essere argomentato in sede di processo, unico luogo dove può essere riconosciuta, come nel caso della legittima difesa, la circostanza della necessità scriminante. Il nuovo concetto di “necessità” deve comunque essere sempre riferito alla presenza di un “pericolo concreto”, non ipotetico, sebbene non più, come allora, riferito solo alla difesa della vita umana, ma esteso alla difesa da pericoli attuali che minaccino altri principi costituzionali protetti, come le attività economiche di base, la vita di altri animali domestici o rari, l’ambiente, ecc… ed in ogni caso attraverso una serie di argomentazioni che evidenzino la condizione di extrema ratio. A titolo di esempio, potrebbe essere scriminante l’uccisione di un orso, o di un lupo, per salvare un cane, una pecora, una vacca o un cavallo da un attacco, ma non per salvare un cervo, un cinghiale o un capriolo. È evidente che, dopo la cattura e la captivazione dell’orsa, svanisce quantomeno la circostanza del “pericolo attuale”. Ogni altro pericolo ipotetico che potesse concretizzarsi, se prevedibile, integrerebbe la condizione di “altrimenti evitabile” prevista dalla legge scriminante, e quindi non potrebbe legittimare un’uccisione. Soltanto l’impossibilità materiale di rimuovere altrimenti l’animale pericoloso dall’ambiente potrebbe legittimare l’abbattimento contestuale o la soppressione successiva alla cattura.
L’eventuale uccisione dell’orsa ormai rinchiusa in una struttura apposita andrebbe a questo punto a configurare due ipotesi ben precise, entrambe molto gravi. La prima sarebbe quella di sopprimerla per questioni di gestione della fauna (ad esempio le valutazioni economiche per il suo mantenimento in cattività o il suo trasferimento), poiché evidentemente sarebbe la soluzione più efficace ed economica per attuare la prevista “rimozione”. L’uccisione dell’animale, dunque, si configurerebbe come misura per ottimizzare un processo politico-amministrativo o gestionale. La seconda ipotesi di uccisione rappresenterebbe una misura conseguente ad un pericolo che, tuttavia, ormai non è più tale perché si è tragicamente concretizzato in un fatto materiale, assumendo inevitabilmente il senso di “sanzione”.
Entrambe queste circostanze sono profondamente contrarie al nostro ordinamento e, quindi, alla nostra civiltà, che si è evoluta e si sta evolvendo, in questa fase storica, con la cultura costituzionale. Uccidere per ottimizzare un processo politico, amministrativo o gestionale è stato reputato contrario al diritto naturale con le sentenze del processo di Norimberga e con la sentenza Heichmann. Anzi, proprio l’espulsione del Nazismo dai valori umani come “male assoluto” è conseguenza dell’agghiacciante “banalità” di applicazione della morte umana ai principi di efficienza, efficacia ed economicità che regolano il diritto amministrativo. Ovviamente non è concepibile paragonare quelle aberrazioni “insanzionabili”, in quanto “irreparabili”, poiché applicate al genere umano, con una questione giuridica ancora immatura in via di discussione, che è oggetto del dibattito giuridico e morale. Tuttavia la nuova rinforzata tutela degli animali “senzienti”, impone necessariamente di scartare ogni soluzione in cui la morte sia conseguenza di una volontà amministrativa di ottimizzazione e risparmio, a meno che l’impegno economico ed organizzativo necessario ad evitarla sia irragionevole.
L’uccisione come sanzione si configura come una vera e propria “esecuzione”, e confliggerebbe in modo troppo stridente con il nostro rifiuto giuridico e culturale, ormai consolidato, alla pena di morte, completato con la legge 13 ottobre 1994 numero 589, che la abolisce anche dal Codice penale militare di guerra. L’uccisione come misura di benessere, per evitare all’animale una sofferenza peggiore, è difficilmente applicabile al di fuori dei casi di competenza delle valutazioni veterinarie, la cui deontologia è vigilata dal rispettivo ordine professionale, che non a caso ha immediatamente e giustamente vietato la soppressione dell’orsa ai propri iscritti come semplice esecuzione di un atto amministrativo, sia esso lo specifico piano di gestione , detto Pacobace”, l’ordinanza Fugatti o il parere Ispra.
La tutela del benessere animale, intesa come assenza di maltrattamento, è regolata infatti dall’articolo 544 ter del Codice penale, ed è ammessa dalla legge nella misura in cui agli animali non siano imposte condizioni incompatibili con caratteristiche etologiche. Quindi è insostenibile da chiunque non sia un veterinario (o, forse, un tutore legale) l’ipotesi di ricorrere alla soppressione per evitarle il disagio di una captivazione definitiva, quando è ragionevole pensare a strutture idonee. Insomma, che la libertà valga più della vita, come ci ha insegnato Catone Uticense, è un elemento di giudizio morale strettamente legato alla sfera personale umana, e non trasferibile sugli animali. Riassumendo: la riforma costituzionale non eguaglia, ma comunque avvicina gli animali senzienti all’uomo, con il conseguente riconoscimento degli stessi diritti, sebbene attenuati, e comunque non ammettendo la morte come conseguenza di elementi ripudiati in assoluto dal nostro ordinamento, sebbene riferiti sino ad ora solo agli uomini, come appunto la morte come pena o come soluzione più vantaggiosa rispetto ad altre. © RIPRODUZIONE RISERVATA
La tua e la nostra libertà valgono 10 centesimi al giorno? Aiutaci a restare liberiDona ora su Pay Pal