[Il punto] Reddito di cittadinanza: ecco i requisiti che espongono al rischio di rigetto della domanda
Alcune previsioni normative vanno tenute ben presenti, come l'indicatore economico che viene calcolato poi dall'Inps, oppure i limiti sulle auto e la possibile confusione sul Modello Ridotto
L’operazione domanda Reddito di cittadinanza è partita ma ancora non è possibile prevedere quante di queste richieste saranno effettivamente accolte. L’Inps ha chiarito di non essere in grado, al momento, di fare una stima. Ma quali sono gli ostacoli che potrebbero frapporsi tra l’auspicio di godere del beneficio e la concessione effettiva di esso? Quando cioè la domanda inoltrata via Poste, Web o Caf potrebbe essere rigettata?
Occorre tener presente alcuni requisiti che espongono al rischio. In primo luogo l'effettività dei 10 anni di residenza nel nostro Paese del richiedente di cui gli ultimi due in maniera continuativa. E poi – come ricorda il Sole 24 Ore – gli indicatori di reddito, patrimoniali o relativi al possesso di beni durevoli che concernono - è bene tenerlo presente - l’intera famiglia interessata (vedi per un approfondimento il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Le auto e Isee
A questo proposito va ribadito ancora che nessun familiare dev’essere in possesso di auto immatricolate nei 6 mesi precedenti la richiesta. Inoltre i componenti la famiglia non devono possedere autovetture oltre i 1600 di cilindrata o moto oltre 250 cc immatricolate nel biennio antecedente, oppure navi e imbarcazioni di diporto. Sono escluse eventuali auto o moto riservate a disabili. Il verificarsi di taluna di queste situazioni porterebbe com'è evidente all’esclusione della domanda. Per quanto riguarda l’Isee questo deve risultare sotto i 9.360 euro, (Vedi sito Ministero) altrimenti non si ha diritto al reddito.
Il valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non deve essere superiore a 30.000 euro. Il valore del patrimonio mobiliare invece non deve essere superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità).
Reddito familiare
Tra i requisiti d’accesso vi è poi la previsione di un valore del reddito familiare sotto i 6mila euro annui (moltiplicato per la scala di equivalenza a secondo del numero di componenti). Qui però appare palese un rischio: tale parametro non è indicato espressamente nell’Isee ma viene elaborato in seguito dall’Inps. La constatazione della non conformità alla soglia potrebbe quindi portare al respingimento della domanda.
Casi particolari
Potrebbero esserci inoltre casi di confusione, come quelli di chi si rivolge ai Caf ma prima ha presentato la richiesta attraverso altri canali. Il Sole segnala per esempio che alla Consulta Nazionale Caf raccontano di richiedenti il Rdc che si sono presentati agli sportelli dei Centri di assistenza fiscale dopo aver inoltrato la domanda alle Poste, avendo compilato il Quadro E sulle attività lavorative in corso non rilevate dall’Isee per l’anno. In questo caso il Caf chiede di presentare il modello Com-Ridotto, nel frattempo la domanda resta in sospeso per 30 giorni, e in caso di mancata presentazione della documentazione decade.
Ma può essere accaduto anche l’opposto: alle Poste, oppure on line, l’interessato non ha “attivato” la sezione E della domanda di reddito di cittadinanza e poi si è reso conto di aver sbagliato. Il problema a questo punto – segnala il quotidiano economico – è che non si riesce a inviare il modello Com-ridotto in quanto andrebbe indicato il protocollo assegnato alla specifica domanda.
Le modifiche durante l'iter parlamentare
Un ultimo rischio potrebbe poi derivare dal fatto che durante l’iter parlamentare è stato modificato il DL 4 del 2019. Sono stati introdotti nello specifico l’estensione del limite di 30mila euro al possesso del patrimonio immobiliare all’estero, la richiesta dell’attestato della situazione economica e patrimoniale per gli extracomunitari nel Paese d’origine, la stretta antifurbetti in relazione alle separazioni. In relazione a ciò un emendamento approvato in commissione a Montecitorio fa salve le domande inoltrate fino all’entrata in vigore della legge di conversione. Gli interessati avranno a questo punto sei mesi per presentare le integrazioni necessarie, altrimenti dovranno dire addio al sussidio.