Coronavirus, cosa succede se il dipendente si assenta dal lavoro? Ecco quando ha diritto alla retribuzione

Cosa succede quando si finisce in quarantena? E’ possibile assentarsi dal lavoro per timore di contagio? E cosa si può fare quando vengono vietati gli spostamenti? Risponde la Fondazione studi consulenti del lavoro

Coronavirus e lavoro (Ansa)
Coronavirus e lavoro (Ansa)
TiscaliNews

Il coronavirus richiede comportamenti adeguati e in linea con le norme anche per quanto riguarda le assenze dal lavoro. Il decreto legge 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19', varato il 23 febbraio dal governo - che assegna ai ministri ampi poteri di intervento straordinario per delimitare le potenziali occasioni di diffusione dei focolai - ha peraltro incrementato le occasioni in cui le attività lavorative possono essere particolarmente condizionate da interventi di pubbliche autorità.

Scattano tuttavia alcune domande. Il lavoratore che finisce in quarantena ha diritto alla retribuzione? E’ possibile assentarsi dal lavoro per timore di contagio? E cosa si può fare quando vengono vietati gli spostamenti? Su tali questioni – come evidenzia Adnkronos - ha dato delle risposte la Fondazione studi consulenti del lavoro, ipotizzando alcune situazioni che potrebbero realizzarsi nei territori interessati dal virus.

Le risposte

Sul primo quesito,  se il lavoratore si assenta a causa dell'ordine della pubblica autorità, che impone di non uscire di casa, si realizza la sopravvenuta impossibilità e, dunque, chi resta a casa avrà diritto alla retribuzione.

Il provvedimento in pratica è finalizzato alla tutela della salute delle persone. È questo per altro uno dei casi, spiegano i consulenti, per i quali è stata richiesta l'emanazione di un provvedimento normativo che preveda la cassa integrazione ordinaria per queste tipologie di eventi.

lo smart working

In alternativa possono essere attivati – spiegano i consulenti del Lavoro - accordi di smart working, il 'lavoro agile' che, ai sensi della legge n. 81/2017, può essere svolto in remoto dal lavoratore subordinato, a prescindere dalla sua presenza presso il luogo di lavoro.

E’ necessario in questo caso almeno un accordo siglato fra azienda e lavoratore, e una comunicazione obbligatoria depositata dal datore di lavoro sul portale istituzionale del ministero del Lavoro. Grazie al dpcm emanato il 23 febbraio 2020 e relativo alle misure da adottare per contenere il contagio nei comuni delle regioni Lombardia e Veneto, non sarà necessario il preventivo accordo scritto fra le parti, ricordano i consulenti.

Negozio chiuso (Ansa)

Divieto di accesso e sospensione attività

Tra le possibili misure di contrasto alla potenziale diffusione del virus – si legge ancora su Adnkronos - rientrano anche le previsioni, tendenti a vietare l'accesso in un determinato comune o area geografica, nonché la sospensione delle attività lavorative per le imprese e/o la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall'area indicata.

In questi casi è ovvia l'assoluta indipendenza della impossibilità della prestazione dalla volontà del lavoratore, essendo l'azienda stessa impedita dal provvedimento dell'autorità pubblica allo svolgimento della normale attività produttiva. Permane quindi il diritto alla retribuzione, rendendosi doveroso anche in questo caso il riconoscimento dell'accesso a trattamenti di Cig, come preannunciato dal ministro del Lavoro.

Quarantena stabilita da presidi sanitari

Inoltre l'assenza per quarantena stabilita dai presìdi sanitari - spiegano - riguarda i lavoratori interessati, in quanto aventi sintomi riconducibili al virus. In questo caso di assenza per quarantena stabilita dai presidi sanitari - si legge - il Ccnl applicato, stabilisce le modalità di gestione dell'evento che, comunque, è assimilabile a tutti i casi di ricovero per altre patologie o interventi.

Il lavoratore ricompreso fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa, è da considerarsi sottoposto a trattamento sanitario e, pertanto, la sua assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l'assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.

Ingressi in Italia da zone a rischio

Tra le misure di contenimento rientra poi l'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall'Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

La decisione di adottare, nelle more della decisione dell’autorità pubblica, un comportamento di quarantena 'volontaria', fondata sui predetti presupposti (o anche in ragione del contatto con soggetti ricadenti nelle condizioni previste), nei limiti dell'attesa della decisione circa la misura concreta da adottare da parte dell'autorità pubblica - si legge su Adnkronos - può rappresentare comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d'urgenza, e disciplinato conseguentemente come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo.

Il semplice timore

I consulenti del lavoro approfondiscono anche il caso di assenza autodeterminata da parte di lavoratori che ritengono il fenomeno dell'epidemia sufficiente di per sé a giustificare l’assenza dal lavoro, pur non sussistendo provvedimenti di pubbliche autorità che impediscano la libera circolazione. Un'assenza determinata dal semplice 'timore' di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste, non consente, dunque, concludono i consulenti del lavoro, di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione. In tal caso, si realizza l'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento.