Più detrazioni e meno tasse, come comprarsi una casa in leasing
La legge di stabilità ha introdotto il Leasing immobiliare per agevolare l'acquisto della prima casa. Ecco cosa prevede il nuovo strumento

La legge di stabilità 2016 ha introdotto la misura del Leasing immobiliare per agevolare l'acquisto della prima casa, in particolare da parte di giovani, tramite locazione finanziaria.
Ecco cosa prevede il nuovo strumento secondo una nota del Mef.
DESTINATARI - 200 mila giovani under 35 e 830 mila over 35 con reddito lordo tra 30 e 55 mila euro senza casa di proprietà.
IL CONTRATTO - Con la stipula del contratto di locazione finanziaria, la società di leasing assume l'obbligo ad acquistare o anche a far costruire l'immobile, su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che lo riceve in uso per un tempo determinato a fronte di un corrispettivo periodico (canone). Alla scadenza del contratto, l'utilizzatore ha la facoltà di riscattare la proprietà del bene, pagando il prezzo stabilito dal contratto.

AGEVOLAZIONI - Per gli under 35 è prevista la detraibilità pari al 19% dei canoni leasing fino a 8.000 euro l'anno e la detraibilità del 19% del prezzo del riscatto, fino a un massimo di 20.000 euro. Per gli over 35 rimangono le stesse percentuali di detrazione in dichiarazione dei redditi ma i valori massimi detraibili scendono a 4 mila euro l'anno per i canoni e 10 mila euro per il riscatto. Per entrambe le categorie un'imposta di registro ridotta all'1,5% sull'acquisto della casa principale. I vantaggi fiscali del Leasing prima sono cumulabili con altre agevolazioni (50% dell'IVA dovuta sull'acquisto di abitazioni di nuova costruzione ad alto standard energetico, interventi di riqualificazione energetica degli edifici).
IVA - Qualora la società di leasing acquisti l'abitazione dal costruttore (soggetto passivo Iva), si applica l'aliquota ridotta del 4% rispetto al 10%.
DIFFERENZE CON IL MUTUO - Il maggior appeal del contratto di leasing finanziario per gli under 35 rispetto a un mutuo è dato dal fatto che nel primo caso la detrazione è del 19% fino a un importo massimo dei canoni (quota capitale e quota interessi) di 8.000 euro l'anno, mentre, nel caso del mutuo, la detrazione del 19% è fino a 4.000 euro e riguarda la sola quota degli interessi passivi. Inoltre, a parte il maggior valore finanziato rispetto al mutuo, nel leasing non si paga l'imposta sostitutiva (0,25%) che si versa sul mutuo. L'imposta di registro, infine è dell'1,5%, a fronte del 2% previsto per i mutui.
SOSPENSIONE PAGAMENTI - Il leasing prima casa prevede una maggiore tutela per il cliente, il quale può richiedere la sospensione del contratto in caso di perdita del lavoro ma non nei casi di risoluzione consensuale. La sospensione, in ogni caso, non determina l'applicazione di alcuna commissione o spese d'istruttoria e avviene senza richieste di garanzie aggiuntive.
RECESSO CONTRATTO - In caso in cui il cliente si renda inadempiente nel pagamento dei canoni dovuti, alla società di leasing è consentito, per il rilascio dell'immobile, di agire con il procedimento per convalida di sfratto, ossia con lo stesso procedimento previsto dalla legge per le locazioni ordinarie per il caso di morosità dell'inquilino.