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Morte Tiziana Cantone, il Gip ordina nuove indagini: potrebbe non essere suicidio

Il giudice ha respinto la richiesta di archiviazione della Procura secondo cui la giovane si uccise. La 31enne fu trovata morta a casa, con un foulard al collo, nel 2016.

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Tiziana Cantone
Tiziana Cantone (Foto Ansa)

E’ stato riaperto il caso di Tiziana Cantone, la 31enne trovata senza vita, con un foulard al collo, il 13 settembre 2016, nell'abitazione della madre, a Casalnuovo (Napoli), e la cui morte era collegata alla diffusione in rete a sua insaputa dei video personali che la ritraevano. Ad ordinare nuove investigazioni è stato il Giudice per le indagini preliminari di Napoli Nord Raffaele Coppola, che ha accolto l'opposizione presentata dai legali di Teresa Giglio, madre della vittima, contro la richiesta di archiviazione della Procura.

Respinta la richiesta di archiviazione

Gli avvocati della Giglio, Gianluca Condrò, Stefano Marcialis ed Emiliano Iasevoli, si sono infatti opposti alla conclusione cui è pervenuto qualche mese fa il pubblico ministero Giovanni Corona, che dopo aver aperto un fascicolo per omicidio volontario a carico di ignoti, aver fatto riesumare la salma e aver ordinato quell'esame autoptico mai effettuato sui resti della giovane, è tornato alla primissima ipotesi, quella del suicidio per impiccagione, ritenendo la strada dell'omicidio, secondo quanto emerso dall'autopsia, non praticabile. Corona ha quindi richiesto al Gip l'archiviazione, così come era avvenuto per il primo fascicolo aperto dalla Procura di Napoli Nord nel 2016 dopo il fatto, in cui si ipotizzava l'istigazione al suicidio legata ai video hard di Tiziana finiti in rete.

I dubbi sulla morte di Tiziana

Tiziana Cantone fu trovata dalla zia quando era ormai morta. Dopo l'intervento dei carabinieri e del medico legale, si classificò subito il fatto come suicidio, e sulla salma non fu fatta autopsia. La madre non ha però mai creduto a tale ipotesi, e ha combattuto per conoscere la verità, ritenendo, come messo nero su bianco dal biologo forense Vincenzo Agostini, che il foulard non potesse aver ucciso per strangolamento Tiziana, e che la posizione del corpo rendeva impossibile il "penzolamento con conseguente asfissia". Per il Gip Coppola, "lo stato scheletrico del corpo, riesumato nel maggio 2021 a distanza di cinque anni dalla morte rende impossibile qualsivoglia valutazione sulle consulenze di pm e parte offesa", ovvero sulle perizie medico-legali fatte sui resti della 31enne; mentre hanno valore le consulenze relative alla dinamica della morte, che hanno messo in dubbio l'ipotesi del suicidio, tanto che, scrive il Gip, "si può ipotizzare una metodica asfittica riconducibile a strangolamento al pari di un soffocamento da suicidio".

L’esame sulla cosiddetta "vitalità del solco"

Determinante anche quanto fatto notare dai consulenti nominati dai tre avvocati di Teresa Giglio, ovvero i medici-legali Vittorio Fineschi e Aniello Maiese, secondo cui i consulenti della Procura avrebbero omesso di effettuare in sede di autopsia l'esame sulla cosiddetta "vitalità del solco", che può dire se la morte è causata "da una meccanica di impiccamento o strangolamento". Dunque per il gip la tesi del suicidio non prevale su quella dell'omicidio, per cui la Procura deve effettuare "nuove indagini nel termine di 90 giorni e nominare un perito che, analizzando l'attrezzo ginnico, il foulard e la posizione in cui la Cantone è stata trovata, possa, mediante esperimento giudiziale, accertare la compatibilità di essi con un decesso per asfissia da impiccagione".

Assolto l’ex fidanzato

L’ex fidanzato a novembre fu assolto da tutti i capi d’accusa. Lo ha deciso il giudice Dario Gallo del Tribunale di Napoli. L’uomo era accusato di diversi reati, ma è stato assolto: simulazione di reato, calunnia e accesso abusivo a sistema informatico. Resta ancora senza nome la persona che diffuse i video privati della ragazza, morta suicida il 13 settembre del 2016. La sentenza di assoluzione nei confronti dell’uomo è totale perché “il fatto non sussiste”; calunnia perché “il fatto non costituisce reato”; accesso abusivo a sistema informatico per “impraticabilità”, ovvero perché manca la denuncia; simulazione di reato perché “il fatto non sussiste”.

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