Ecco quando ha torto il pedone investito, la sentenza che fa discutere del tribunale di Trieste
Il pedone investito perché distratto da una conversazione è responsabile per l'80% del suo investimento. Il comportamento colposo. Ecco come sono andati i fatti
Se un pedone viene investito mentre sta conversando (o sta giocherellando) con un cellulare, la colpa può non essere addossata esclusivamente all’automobilista. A questa conclusione è giunto il Tribunale di Trieste. Per il giudice, un pedone che attraversa una strada senza rispettare le ordinarie regole della prudenza può rappresentare un ostacolo così inaspettato per il conducente, che non può pretendersi che riesca ad evitarlo. In sostanza, il pedone investito perché distratto dal cellulare è responsabile per l'80% del suo investimento. Ecco i fatti.
Il Giudice di Pace
Un cittadino – spiega il quotidiano giuridico Studio Cataldi - aveva citato davanti al Giudice di Pace il guidatore e il Fondo di Garanzia per le vittime della strada, chiedendo di accertare e dichiarare la loro esclusiva responsabilità e di condannarli al risarcimento dei danni riportati a causa dell'investimento. La vittima ha raccontato agli inquirenti che mentre si apprestava a salire sull’autobus era stata urtata dall'autovettura che desiderava sorpassare l'autobus in sosta. “A causa dell'urto, la parte attrice cadeva a terra, sul marciapiede, riportando traumi agli arti inferiori. Si costituiva in giudizio la compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, contestando la ricostruzione dei fatti e la quantificazione dei danni dell'atto di citazione, chiedendone il rigetto. Il Giudice di Pace respingeva la domanda dell'attrice, che proponeva appello”, ha scritto la cronista dello Studio Cataldi.
Al pedone l'80% di colpa
A questo punto, il giudice d'appello ha sentenziato che, in caso di investimento del pedone, è necessario applicare l'art. 2054 codice civile, che al comma 1 prevede che "Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno." E' tuttavia necessario ribadire che: "la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.
Il comportamento colposo
In pratica, si è ritenuto in particolare che il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite "strisce pedonali" immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, “pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054 c.c., dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza. “Proprio quanto accaduto nel caso di specie, visto che "risulta incontrovertibile la connotazione colposa della condotta della pedone la quale, in disprezzo delle regole sulla circolazione stradale e di normale prudenza, si è immessa repentinamente sulla strada, parlando a telefono e senza neanche guardare se sopraggiungessero veicoli". Condotta che ha fatto concludere il Tribunale di Trieste per l'attribuzione dell'80% di colpa al pedone e del restante 20% al conducente dell'auto.