La multa presa con l'autovelox in alcuni casi si può non pagare: ecco quando la contravvenzione è nulla
Non basta che l’apparecchio che misura la velocità delle auto su strada sia stato tarato di recente. La sentenza della Cassazione
La contravvenzione per eccesso di velocità non sempre è legittima, Alcune volte per la gioia di molti automobilisti la multa non si deve pagare. Secondo quanto scrive la leggepertutti.it, la Cassazione ha stabilito che è nulla la sanzione presa con un autovelox la cui taratura non sia stata fatta presso un centro Accredia o da una società che abbia la certificazione ISO 9001. Non basta, quindi, che l’apparecchio sia stato tarato di recente.
La sentenza della Cassazione
La Suprema Corte ha ricordato nella sua sentenza che, secondo la normativa, era prescritta la verifica periodica di funzionalità e taratura, con cadenza almeno annuale, delle apparecchiature di controllo da remoto o per la contestazione successiva delle violazioni in materia di velocità. Verifica, però – continua la Cassazione – che deve essere effettuata presso un centro accreditato Accredia, ovvero l’unico organismo nazionale autorizzato a questo tipo di pratiche. Altrimenti, deve essere fatta dalla società che ha costruito l’autovelox purché sia abilitato alla certificazione di qualità ISO 9001/2000. In caso contrario, la sanzione per eccesso di velocità non sarà valida.
Quando la multa non si paga
La sentenza aggiunge che una successiva norma del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che stabilito che le verifiche della taratura vengano eseguite, con tanto di certificato finale, da chi opera in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento. In conclusione: la multa si può contestare non solo se l’autovelox non è tarato ma anche se non è chiaro chi ha effettuato la taratura e se il costruttore era abilitato alla certificazione di qualità.
Omologazione
Per poter legittimamente giustificare l'irrogazione di sanzioni inoltre il modello di autovelox deve essere omologato dal ministero dei trasporti e i suoi estremi devono essere riportati nel verbale di contestazione.
Segnalazione adeguata
Gli apparecchi, inoltre, devono essere segnalati adeguatamente attraverso cartelli stradali e dispositivi luminosi che ne preannuncino la presenza. Secondo quanto ribadito più volte dalla Corte di cassazione, ad esempio con l'ordinanza n. 5997 del 14 marzo 2014, in difetto di idonea informazione circa la presenza e l'utilizzazione di autovelox, il relativo verbale di contestazione è illegittimo e tale principio non può essere svuotato di efficacia "nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla pubblica amministrazione" (sulla nullità della sanzione in difetto di adeguata segnalazione vedi anche Cass. n. 25392/2017 e Cass. n. 6407/2019)
La distanza tra segnali e dispositivi
In particolare, la distanza tra i segnali o i dispositivi di avviso e il luogo in cui è collocato lo strumento di rilevamento delle velocità non può mai essere inferiore a 1 km o superare i 4 km ed è condizionato dallo stato dei luoghi: ad esempio, se tra il segnale di avviso e il luogo dell'effettivo rilevamento vi siano intersezioni, l'autovelox non è legittimo anche se la segnaletica è posta a una distanza inferiore a quella sovra indicata. In tal senso, chiarissima è anche la sentenza n. 24526/2006, la quale precisa che "la ratio della preventiva informazione si rinviene nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale non è tanto ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in un logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità delle circolazione, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie".
Indicazione del limite di velocità
Affinché la contestazione sia valida, inoltre, è ovviamente necessario che sia indicato il limite di velocità ma anche, secondo quanto stabilito più volte dalla Corte di cassazione (ad esempio con le ordinanze n. 30664/2018 e n. 11018/2014), che, in caso di incrocio, il segnale del limite di velocità venga riproposto.
Quando è necessaria la presenza di un agente
Altri due requisiti sono particolarmente rilevanti e da conoscere nel caso in cui si voglia tentare una difesa rispetto a una multa comminata attraverso l'utilizzo degli autovelox. Innanzitutto tali apparecchi possono essere posizionati incondizionatamente solo sui percorsi extraurbani. Nel caso in cui essi siano posizionati su percorsi urbani ordinari, invece, le relative multe sono sempre annullabili, anche se vi sia stato il nullaosta del prefetto: l'installazione dell'autovelox nelle strade urbane, infatti, è valida solo per quelle ad alto scorrimento caratterizzate da pericolosità, traffico o difficoltà nel fermare il veicolo.Inoltre, come stabilito nell'ordinanza n. 680/2011 della Corte di cassazione, dal verbale della multa deve necessariamente e in ogni caso emergere la presenza di un agente preposto al servizio di polizia nella fase di elaborazione dell'accertamento, cosa che rischia di non essere garantita nel caso in cui il comune interessato esternalizzi totalmente la gestione del servizio.