Autonomia, per la Consulta il referendum è inammissibile
L'oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari. Ammissibili gli altri cinque, tra cui quelli su cittadinanza agli extracomunitari e lavoro a termine

La Consulta ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo della legge sull'Autonomia differenziata delle Regioni. Ad emettere la sentenza sono stati gli attuali undici giudici della Corte Costituzionale. La Corte ha rilevato che "l'oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari". Per la Consulta "il referendum verrebbe ad avere una portata che ne altera la funzione, risolvendosi in una scelta sull'autonomia differenziata, come tale, e in definitiva sull'art. 116, terzo comma, della Costituzione": ciò "non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo eventualmente di una revisione costituzionale". La sentenza sarà depositata nei prossimi giorni.
Ammissibili gli altri cinque referendum
La Consulta si era già espressa il mese scorso in merito alla cosiddetta 'legge Calderoli', sottolineando - ai fini di compatibilità costituzionali - la necessità di correzioni su sette profili della stessa legge: dai Livelli essenziali di prestazione (Lep) alle aliquote sui tributi. Sono stati dichiarati ammissibili i cinque referendum che riguardavano cittadinanza per gli extracomunitari, Jobs Act, indennità di licenziamento nelle piccole imprese, contratti di lavoro a termine, responsabilità solidale del committente negli appalti.
Il testo dei 5 referendum approvati dalla Consulta
1) richiesta di referendum abrogativo denominata "Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana";
2) richiesta di referendum abrogativo denominata "Contratto di lavoro a tutele crescenti - disciplina dei licenziamenti illegittimi";
3) richiesta di referendum abrogativo denominata "Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità";
4) richiesta di referendum abrogativo denominata "Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi";
5) richiesta di referendum abrogativo denominata "Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici".