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[L’inchiesta esclusiva] Il disastro per Autostrade per l’Italia è una miniera d’oro: indennizzo miliardario anche in caso di mancata manutenzione

L’articolo nove della convezione firmata dalla società del gruppo Benetton e lo Stato prevede un salasso per le casse pubbliche anche in caso di recesso per colpa grave del concessionario su manutenzione ordinaria, straordinaria e mancati investimenti. Come il crollo del Ponte Morandi, qualora fosse accertata la responsabilità della società. Si tratta di una norma che invece non è presente in altri contratti di concessione autostradale stipulati sempre dall’Anas. In caso di revoca, la differenza tra colpa o non colpa per Autostrade per l’Italia vale solo un 10% di penale in più, a fronte di un indennizzo stratosferico calcolato obbligatoriamente sull’utile netto fino alla fine della concessione

di Giuseppe Caporale, direttore TiscaliNews   
Quello che resta del ponte Morandi a Genova
Quello che resta del ponte Morandi a Genova

Anche se fosse colpevole di mancata manutenzione come ad esempio potrebbe accadere per la drammatica vicenda del ponte Morandi (seppure ad oggi nel registro degli indagati della procura di Genova non ci sono nemmeno degli iscritti) e il governo volesse poi precedere alla rescissione del contratto per grave inadempienza, Autostrade per l’Italia avrebbe comunque diritto ad incassare tutti gli utili fino alla scadenza della concessione. Lo prevede l’articolo nove dell’accordo sottoscritto tra la società controllata dal gruppo Benetton e lo Stato (attraverso l’Anas). Un articolo che garantisce anche in caso di colpa grave una montagna di soldi per la società controllata dal gruppo Atlantia.

Quindi, anche se il concessionario fosse ritenuto responsabile di ritardi, guasti, errori e gravi negligenze riguardo la manutenzione ordinaria e straordinaria, o si fosse reso colpevole di non aver effettuato tutti gli investimenti previsti, all’azienda del gruppo Benetton in caso di chiusura del rapporto spettano comunque tutti i guadagni - al netto dei costi di gestione - previsti fino alla fine del 2038 (data di scadenza della concessione seppure con proposta di proroga da parte del governo Renzi fino al 2042).

La colpa vale solo il 10 per cento

Così recita testualmente il contratto all’articolo nove: l’indennizzo “è pari al valore attuale netto dei ricavi di gestione previsti per il periodo dalla data di decadenza alla scadenza della concessione, al netto dei costi, oneri, investimenti ed imposte prevedibili per il medesimo periodo. Dall’indennizzo dovranno essere detratti: l’indebitamento finanziario del concessionario di cui si farà carico il concedente (il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ndr) per effetto del subentro; i flussi di cassa percepiti dalla concessionaria nella gestione ordinaria delle autostrade dalla data della decadenza alla data di effettivo subentro del ministero. L’importo così determinato va decurtato del 10% a titolo di penale”. Ciò che balza agli occhi poi è che un indennizzo pressoché analogo (dove però non si applica nemmeno la penale del 10 per cento) è riconosciuto anche nel caso di scioglimento della concessione per scelta o colpa del Concedente (articolo 9 bis). E vale la pena anche considerare che non è calcolato in base all’utile teorico pari al 10 per cento dei ricavi (come da normativa sui lavori pubblici), ma sulla differenza tra costi e ricavi che, nel caso di Autostrade per l’Italia, è molto maggiore. Quindi, tutto a favore di “Autostrade per l’Italia”.

Tra 18 e 20 miliardi sicuri

In soldoni, se il contratto fosse per ipotesi rescisso entro il 2018, l’articolo nove prevederebbe una buonuscita da 18 miliardi di euro in caso di colpa (prendendo in considerazione gli utili netti del 2016 pari a 960 milioni di euro). E invece una buonuscita da 20 miliardi di euro nel caso ci sia solo una volontà di recesso da parte dello Stato (articolo 9 Bis). In sostanza tra colpa e non colpa c’è solo una differenza del 10 per cento.

Vale per loro ma non per gli altri

Ben diversa la situazione quando Anas ha di fronte altri concessionari: gli indennizzi dovuti generalmente sono differenziati in funzione delle situazioni che comportano lo scioglimento del rapporto. Ad esempio, nel caso di risoluzione per grave colpa del concessionario è previsto solo un indennizzo pari al costo sostenuto per gli investimenti ma senza gli ammortamenti. Dall’importo viene inoltre detratto il 10 per cento a titolo di penale. Invece in caso di scioglimento della concessione per scelta o colpa del concedente (lo Stato) il risarcimento è la somma tra il valore delle opere realizzate al netto degli ammortamenti, il rimborso di costi e penali derivanti dalla risoluzione e solo il 10 per cento dei ricavi previsti per il periodo dalla data di decadenza alla scadenza della concessione.

Anche tanti contributi pubblici

Ma non è tutto, l’articolo 6 del contratto prevede anche contributi statali (eredità della vecchia concessione ante privatizzazione) per complessive lire 1.090 miliardi (euro 560 milioni circa) e di lire 40,5 miliardi (€ 21 milioni circa) che si presume siano stati concessi dopo la privatizzazione.
Forse, mettendo tutto assieme, si comprende meglio perché il contratto era segretato.

di Giuseppe Caporale, direttore TiscaliNews   
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