Referendum sul legittimo impedimento, ecco per cosa andiamo a votare

di Giovanni Anedda

Ormai quasi tutto il corpo elettorale sa che nei giorni 12 e 13 giugno si vota per un referendum abrogativo. Molti degli aventi diritto, ma anche quelli che questo diritto ancora non l’hanno, sanno che gli argomenti del referendum riguardano acqua pubblica, nucleare e legittimo impedimento.


Non a molti però è chiaro in cosa consista un referendum abrogativo. Vediamo di capire di cosa si tratta in generale e quali conseguenze deriveranno in caso di vittoria dei “SI”. Il referendum abrogativo è un modo di esercizio della sovranità da parte del popolo. Si tratta di sovranità diretta perché normalmente la sovranità popolare non si esprime direttamente ma attraverso una rappresentanza, composta da persone votate dal popolo e chiamate a legiferare in Parlamento.


Tuttavia il popolo può avocare in proprio l’esercizio della sovranità attraverso un referendum. Col referendum tuttavia non si possono emanare nuove leggi, ma solo abrogare quelle esistenti. In altre parole, se il popolo non è contento delle leggi che fa il Parlamento, può abrogarle.


Ecco perché il quesito in tutti i referendum abrogativi è formulato nel modo “volete che sia abrogato…”. Se si risponde “SI” vuol dire che si vuole porre nel nulla il provvedimento oggetto del referendum. Viceversa, se si risponde “NO”, le cose rimangono come sono. Dato che il referendum esprime la volontà del popolo, è necessario che sia approvato da una percentuale non risibile del corpo elettorale. Ecco perché esso è valido solo se va a votare il 50% degli elettori più uno (per fare un esempio se gli elettori fossero un milione il referendum sarebbe valido se votasse la metà, cioè mezzo milione, più un elettore, quindi 500.001 aventi diritto). I provvedimenti oggetto dei quesiti vengono abrogati se il “SI” raggiunge la maggioranza dei votanti (il quorum abrogativo minimo è quindi il 50% dei votanti più uno e 25% degli aventi diritto al voto più uno).


Quanto esposto può dar luogo a dei risultati un po’ paradossali: se infatti vota il 50% degli elettori che esprimono tutti “SI” il referendum non è valido e quindi tutto resta com’è. Se vota il 50% degli elettori più uno e vince il “SI” per una maggioranza risicata, allora si ha l’abrogazione. Nell’esempio fatto sopra, se votano 500.000 persone ed esprimono tutte “SI” non succede nulla; se votano 500.001 persone e 250.001 votano “SI”, il referendum è valido e le norme oggetto dei quesiti vengono abrogate.


Andiamo a vedere nel dettaglio i quesiti dell’attuale referendum. Essi sono quattro e riguardano i tre argomenti già citati. Due di essi sono per l’acqua pubblica, uno per il nucleare e uno per il legittimo impedimento. Iniziamo da quest’ultimo che è il più semplice.


Legittimo impedimento (scheda verde). Il quesito non abroga il legittimo impedimento in sé e per sé. Il legittimo impedimento (a comparire in udienza penale) rimane tale e quale a quello disciplinato dall’art. 402 ter del codice di procedura penale. Ciò che forma oggetto del quesito è la particolare ipotesi di legittimo impedimento contenuta nell’art. 1 della legge 51 del 7 aprile 2010 il quale prevede quale causa di legittimo impedimento lo svolgimento delle funzioni dell’imputato, qualora egli sia Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro del Governo. La particolarità di questa ipotesi sta nel fatto che, a differenza delle altre, non è possibile alcuna valutazione discrezionale del giudice in ordine alla sua sussistenza o meno. In altri termini, quando l’imputato chiede il rinvio dell’udienza per una causa di legittimo impedimento (ad esempio, per malattia), il giudice verifica la fondatezza della richiesta. Se l’imputato è il premier o un ministro e chiede il rinvio per legittimo impedimento derivante dallo svolgimento delle sue funzioni, il giudice non può far altro che accogliere la richiesta e rinviare l’udienza. Votando “SI” si intende abrogare queste disposizioni in modo che le cause di legittimo impedimento ritornino ad essere oggettivamente e soggettivamente astratte, senza cioè indicazione specifica riguardo all’oggetto del legittimo impedimento o al soggetto che può richiedere il rinvio.


La prossima settimana vedremo più in dettaglio le questioni relative all’acqua pubblica ed all’energia nucleare, anche alla luce del c.d. “decreto omnibus”, approvato dal Governo il 25 maggio.




27 maggio 2011
 
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