L'audizione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'intelligence, Gianni Letta, non ha diramato le nubi sul Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e sulla gestione del segreto di Stato. I pareri emersi e le valutazioni proposte da maggioranza e opposizione sono state tanto contrastanti da provocare un’irrimediabile spaccatura. Il Copasir era chiamato a dirimere i dubbi sull'utilizzo del segreto di Stato nei due procedimenti giudiziari che coinvolgono uomini dell'ex Sismi. Dubbi da fugare tenendo conto dei lavori svolti dall'apposita commissione istituita dalla presidenza del Consiglio. In più si doveva esaminare le regole per l'apposizione del segreto di Stato in sé.
Si è deciso di non decidere - Al termine dell'incontro il Copasir ha preso atto che "in virtù delle diverse impostazioni emerse nella discussione e tenuto conto della composizione paritaria dell'organismo parlamentare, non possono determinarsi le condizioni per giungere ad una valutazione condivisa sulla conferma del segreto di Stato nei due procedimenti giudiziari nei processi di Perugia (via Nazionale) e Milano (Telecom-Pirelli) alle comunicazioni del presidente del Consiglio".
Rivedere l’uso del segreto di Stato - Tuttavia, gli approfondimenti di merito e di metodo che sono stati svolti inducono il Comitato a "sottolineare l'esigenza di circoscrivere l'utilizzazione del segreto di Stato in modo rigoroso anche sulla base di quanto indicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 106 del 2009".
Tutela della sicurezza nazionale - Il Comitato unanime ritiene che il segreto di Stato "costituisca un baluardo essenziale ai fini della tutela della sicurezza nazionale e delle istituzioni democratiche e che esso sia indispensabile, in particolare, per tutelare la riservatezza su quelli che la Corte costituzionale ha definito gli 'interna corporis' dei servizi di sicurezza e sulle relazioni con i servizi di sicurezza dei paesi alleati.”
Non si rischi l’immunità di alcuni - “Occorre invece evitare che il segreto di Stato possa assumere la propria funzione di determinare una surrettizia forma di immunità, per attività estranee ai compiti istituzionali, a favore di singoli soggetti che in tal modo verrebbero sottratti a qualsiasi forma di controllo".
09 marzo 2010