Il crocifisso è un simbolo che può assumere diversi significati, a seconda di dove è posto: è questo uno dei passaggi di rilievo della sentenza con la quale il Consiglio di Stato, chiudendo la vicenda nata dal ricorso della madre di due alunne di Abano Terme (Padova), ha affermato la legittimità dell'esposizione della croce nelle scuole pubbliche. In un luogo di culto - sottolinea il Consiglio di Stato - il crocifisso è "propriamente ed esclusivamente" un simbolo religioso. In una sede non religiosa, come la scuola, destinata all'educazione dei giovani, potrà mantenere per i credenti un valore religioso, ma "per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile.
"Ffunzione simbolica altamente educativa" - In tal senso - aggiunge il Consiglio di Stato - il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte 'laico', diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni". I giudici ritengono di tutta evidenza che in Italia il crocifisso "é atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l'origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà di autonomia della sua coscienza morale nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana" e che sono stati trasfusi tra i principi fondamentali della Costituzione.
"Non appare censurabile in riferimento al principio di laicità" - Si tratta, in definitiva - scrive il Consiglio di Stato - di valori solo di origine religiosa, ma che non mettono minimamente in discussione, anzi rafforzano l'autonomia dell'ordine temporale rispetto a quello spirituale: "essi, pertanto - sottolineano i giudici - andranno vissuti nella società civile in modo autonomo (di fatto non contraddittorio) rispetto alla società religiosa, sicché possono essere laicamente sanciti per tutti, indipendentemente dall'appartenenza alla religione che li ha ispirati e propugnati". Dunque, il crocifisso esposto nelle aule scolastiche non può essere considerato una "suppellettile, oggetto di arredo" e neppure "un oggetto di culto"; piuttosto - si legge nella sentenza - deve essere considerato "un simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato". La decisione delle autorità scolastiche, in esecuzione di norme regolamentari, di esporre il crocifisso nelle aule - conclude il Consiglio di Stato - "non appare pertanto censurabile con riferimento al principio di laicità proprio dello Stato italiano".
03 novembre 2009